Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. Art. 1782 c.c. (Deposito irregolare) Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.

  2. 2 gen 2024 · Il contratto di deposito è un contratto tipico, disciplinato dall’ art. 1766 al 1782 cod. civ.. Si tratta di un contratto reale ad effetti obbligatori. L’oggetto materiale del contratto di deposito è qualsiasi cosa mobile, anche registrata (come ad esempio un veicolo) con l’esclusione dei beni immobili. Si parla di deposito irregolare ...

  3. Art. 1782 cc - Deposito irregolare. Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituire altrettante della stessa specie e qualità. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.

  4. Consideriamo, infine, una forma particolare di deposito, il deposito irregolare (art. 1782 c.c.) La particolarità risiede nel fatto che il depositario non è tenuto a restituire proprio le stesse cose, ma quando il deposito ha ad oggetto denaro o altre cose fungibili,deve restituirne altrettante della stessa specie e qualità.

  5. Depositum irregulàre [Deposito irregolare; cfr. art. 1782 c.c.] Figura peculiare di deposito [vedi depositum] consistente nella consegna di cose fungibili (generalmente somme di danaro) effettuata dal depositante al depositario, con l’obbligo per quest’ultimo di restituire il tantùndem eiùsdem gèneris (altrettante cose dello stesso genere) ad una certa scadenza oppure a richiesta.

  6. 27 mar 2024 · Questo insegnamento va senz'altro accolto, per le seguenti ragioni: 1) l'art. 1782 assume come dato caratteristico del deposito irregolare la facoltà d'uso del depositario, della cui mancanza nel deposito alla rinfusa non può dubitarsi; 2) non si può ammettere la proprietà del depositario né la restituzione del tamtumdem, poiché l'una e l'altra cosa implicherebbero la facoltà di ...

  7. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1782. (Deposito irregolare). Se il deposito ha per oggetto una quantita' di danaro o di altre cose fungibili, con facolta' per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprieta' ed e' tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualita'. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.