Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 10 gen 2020 · Cass. civ. n. 2110/2000. In tema di cessione del credito pro solvendo, la garanzia del cedente per mancata realizzazione del credito da parte del cessionario è condizionata alla dimostrazione, da parte di quest’ultimo, dell’adempimento dell’onere di cui all’art. 1267 c.c. (richiesta di pagamento di quanto dovuto al debitore ceduto, o ...

  2. Art. 1267. (Garanzia della solvenza del debitore). Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno.

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1260. (Cedibilita' dei crediti). Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

  4. Spiegazione dell'art. 1261 Codice Civile. La nuova norma sulla cedibilità dei crediti. La normale indifferenza della volontà del debitore. Raffronto tra cessione e delegazione attiva. Tutte nuove sono le norme di questo articolo che riguardano la cedibilità dei crediti. Nel vecchio codice non ve ne era il minimo accenno, e la dottrina aveva ...

  5. 27 mar 2024 · Cass. civ. n. 3469/2007. In tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 c.c. grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè, stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, e che la mancata ...

  6. Art. 1267. Garanzia della solvenza del debitore. Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore e risarcire il danno.

  7. Art. 1267 c.c. (Garanzia della solvenza del debitore) Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno.