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  1. 27 mar 2024 · Ora, l'equità rammentata nell'art. 1374 non si pone in contrasto con la legge ma, al contrario, intende integrarne la disciplina, quando la legge non soccorra. La gerarchia dei criteri nel vecchio e nel nuovo codice. L'art. 1374 coincide sostanzialmente coll'art. #1124# del codice del 1865.

  2. Art. 1374 codice civile: Integrazione del contratto. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge (1), o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità (2).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1374. (Integrazione del contratto). Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita'.

  4. Gennaio 28, 2022 - Art. 1374 - Codice Civile: Integrazione del contratto - Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi (2187; 8 prel.) e l'equità (1340, 1367 ss., 2154).

  5. 11 apr 2017 · L’integrazione del contratto ex art 1374 cc. in Giuricivile, 2017, 4 (ISSN 2532-201X) Di. Andrea Saia. - 11 Aprile 2017. Per integrazione del contratto si intende l’inserimento, nello stesso, di regole che non sono state previste dalle parti e che hanno titolo in fonti esterne allaccordo dei contraenti.

  6. 10 gen 2020 · Il presupposto dell’integrazione di cui allart. 1374 cod. civ. è lincompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti. Ne consegue che in caso di completa ed inequivoca espressione di tale volontà non può farsi questione di integrazione del contratto ma, eventualmente, solo di invalidità totale o parziale dello ...

  7. Articolo 1374 - Integrazione del contratto. riduci dimensione fontaumenta la dimensione del font. Stampa. Email. Codice CivileLibro IV - Delle obbligazioniTitolo II - Dei contratti in generaleCapo V - Degli effetti del contrattoSezione I - Disposizioni generaliArticolo 1374 - Integrazione del contratto. Testo in vigore dal 21.04.1942.