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  1. Dispositivo dell'art. 1556 Codice Civile. Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo (1), salvo che restituisca le cose nel termine stabilito (2) (3). succ.

  2. Art. 1556 codice civile: Nozione. Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo (1), salvo che restituisca le cose (2) nel termine stabilito (3) (4).

  3. 10 gen 2020 · Ai fini della distinzione del contratto estimatorio dal mandato; è da considerare elemento caratteristico del primo, ai sensi dell’art. 1556 c.c., l’attribuzione alla parte, che ha ricevuto una o più cose mobili dall’altra, della facoltà di restituirle (ove non ne paghi il prezzo alla scadenza del termine fissato), che va ...

  4. Art. 1556. (Nozione). Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu' cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

  5. 11 apr 2019 · Definizione. Il contratto estimatorio prevede che una parte ( tradens) consegni una o più cose mobili all'altra ( accipiens ), mentre quest’ultima si obbliga a pagarne il prezzo o a restituirle nel...

  6. Art. 1556 c.c. (Nozione) Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

  7. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1556. (Nozione). Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu' cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.