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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1341 Codice Civile. Le condizioni generali di contratto [ 1342, 1679, 2211] predisposte da uno dei contraenti (1) sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto (2) questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza [ 1176, 1370 ].

  2. 9 giu 2020 · Il Codice civile (art. 1341 c. 2 c.c.) considera inefficaci le clausole vessatorie non dotate di doppia sottoscrizione. Ut supra ricordato, la giurisprudenza ritiene la mancata...

  3. 19 giu 2018 · Il Tribunale di Reggio Emilia aderendo al consolidato insegnamento della giurisprudenza ha chiarito che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2...

  4. 17 giu 2023 · Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sig. [cognome e nome] approva specificatamente mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate ed inteso il loro contenuto:

  5. 20 apr 2022 · Omessa sottoscrizione di clausole vessatorie. L’art. 1341, comma 2, c.c. in tema di condizioni generali di contratto prevede che le clausole cd. vessatorie debbano essere specificamente approvate per iscritto; tale condizione costituisce requisito per l’opponibilità al contraente aderente, per cui solo questi è legittimato a ...

  6. 28 mag 2015 · In particolare, è principio consolidato che la norma dell’art. 1341 c.c. “non è applicabile quando il contratto si sia formato attraverso una valutazione compiuta volta per volta dalle parti, si che il contenuto di esso rappresenti il risultato di trattative svolte fra le parti stesse per la composizione dei loro contrapposti ...

  7. 10 gen 2020 · Una clausola aggiunta alle condizioni generali di contratto non ha, per ciò solo, natura vessatoria, e di conseguenza può essere ritenuta nulla per mancanza della doppia sottoscrizione, ai sensi dell’ars. 1341 cod. civ., soltanto ove il giudice motivi in modo adeguato circa le ragioni per cui ne ha ritenuto la vessatorietà.