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  1. 27 mar 2024 · Il codice civile stabilisce, allart. 1755, che il diritto alla provvigione del mediatore sorge per effetto della conclusione dell’affare, purché quest’ultima sia la conseguenza dell’intervento del mediatore.

  2. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare (1) è concluso per effetto del suo intervento (2). La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità. Commento.

  3. 10 gen 2020 · Il principio fissato dallart. 1755 c.c., secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dellaffare per effetto del suo intervento, essendo derogabile, non esclude la possibilità che la parte che ha conferito l’incarico di promuovere la conclusione di un contratto per un periodo determinato ...

  4. 15 dic 2022 · Larticolo 1755, comma 1, del Cc prevede che il mediatore ha diritto alla provvigione se laffare è concluso per effetto del suo intervento. Non basta dunque che l’affare sia stato concluso, ma occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto dell’intervento del mediatore.

  5. Art. 1755. (Provvigione). Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita'.

  6. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita'.

  7. Art. 1755. Provvigione. Il mediatore ha diritto alla provvigione [Codice civile 1758] da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso [Codice civile 1748] per effetto del suo intervento [Codice civile 1757, 2950].