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  1. Considerata la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

  2. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Roma, 4.XI.1950. I Governi firmatari, membri del Consiglio d’Europa, Considerata la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; Considerato che detta Dichiarazione mira.

  3. ARTICOLO 1. Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo. Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione. TITOLO I DIRITTI E LIBERTÀ. ARTICOLO 2. Diritto alla vita. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge.

  4. Articolo 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo. Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.

  5. 3 nov 2022 · Tutti i 46 paesi che formano il Consiglio d'Europa, sono parte della convenzione, 27 dei quali sono membri dell'Unione europea (UE). La convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani.

  6. 6 dic 2023 · 1. La presente decisione istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate per contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo. Si applica: a) al genocidio; b) ai crimini contro l’umanità; c) alle gravi violazioni o ai gravi abusi dei diritti umani seguenti: i)

  7. Articolo 1 Obbligo di rispettare i Diritti dell Uomo. Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione. TITOLO 1 DIRITTI E LIBERTÀ. Articolo 2 Diritto alla vita. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge.