Risultati di ricerca
27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1586 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo VI - Della locazione → Sezione I - Disposizioni generali. Se i terzi, che arrecano le molestie, pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto ...
Art. 1586 codice civile: Pretese da parte di terzi. Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore (1), sotto pena del risarcimento dei danni. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel ...
Sezione I. Articolo 1586. Vigente al 19/4/1942. Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore e' tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore e' tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo.
Gennaio 28, 2022 - Art. 1586 - Codice Civile: Pretese da parte di terzi - Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora ...
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.
Responsabilità aggravata (art. 96 cpc): in caso di condanna per c.d. lite temeraria, il giudice condanna la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma non inferiore a €. 500,00 e non superiore a €. 5.000,00. Udienza da remoto (art. 127bis cpc): può essere disposta solo quando non è richiesta la presenza di soggetti
27 mar 2024 · L'art. 1585, secondo comma, c.c., attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino pregiudizio al godimento dell'immobile (cosiddetta molestia di fatto), e tale legittimazione non riguarda soltanto i danni causati agli arredi o mobili di proprietà del conduttore, ma si estende a tutto ciò che sia ...