Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1319 Codice Civile. Limiti alla divisibilità della prestazione. Obbligo di cauzione. Una prima deroga al criterio generale, stabilito dall'art. 1317, è contenuta nell'art. 1318 ed è relativa alla successione di più eredi all'unico debitore o creditore.

  2. Art. 1319 codice civile: Diritto di esigere l’intero. Ciascuno dei creditori può esigere lesecuzione dellintera prestazione indivisibile (1). Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi (2).

  3. Art. 1319. (Diritto di esigere l'intero). Ciascuno dei creditori puo' esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.

  4. Dispositivo. Art. 1319. (Diritto di esigere l'intero). Ciascuno dei creditori puo' esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi. Art. precedente. Art. successivo. Articoli correlati nel Codice civile (cc)

  5. Art. 1319 – Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206) Diritto di esigere l'intero. < Art. precedente. Art. successivo > Ciascuno dei creditori può esigere lesecuzione dellintera prestazione indivisibile ( 1772 ).

  6. 28 gen 2024 · Art. 1359 c.c.: spiegazione. All'art. 1359 del Codice civile viene stabilito che la condizione deve essere considerata avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento della stessa.

  7. 27 mar 2024 · Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile (1) e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte. succ.