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  1. 27 mar 2024 · Il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto a norma dell'art. 1346 codice civile, nell'ipotesi di un preliminare di vendita immobiliare, postula che sia specificata l'ubicazione del bene promesso in vendita, o il criterio della sua individuazione.

  2. Oggetto del contratto: [v. 1325]. (1) Loggetto del contratto è inteso come il contenuto del contratto, ovvero loperazione economica che le parti hanno programmato. (2) L’oggetto non dev’essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. L’illiceità si distingue dall’impossibilità giuridica in quanto ...

  3. 20 gen 2024 · Allart. 1346 c.c. viene stabilito che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

    • Chiarastella Gabbanelli
  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1346. (Requisiti). L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

  5. 10 gen 2020 · La disposizione dellart. 1346 c.c. — che prescrive che l’oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile» — non va intesa in senso assoluto dovendosi ritenere sufficientemente identificato l’oggetto del contratto quando sia indicato nei suoi elementi essenziali, mentre non è richiesta una precisa ...

  6. Ai sensi dellart. 1346 c.c., l’oggetto del contratto è illecito allorché concerne cose o fatti di rilevanza patrimoniale che per la loro stessa tipologia, così come contemplata dalle parti, siano insuscettibili di commercio per contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative.