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27 mar 2024 · Il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto a norma dell'art. 1346 codice civile, nell'ipotesi di un preliminare di vendita immobiliare, postula che sia specificata l'ubicazione del bene promesso in vendita, o il criterio della sua individuazione.
- Sezione III - Dell'oggetto del contratto - Capo II - Codice Civile
616 L'oggetto del contratto, per l'art. 1346 del c.c., deve...
- Art. 1349 codice civile - Determinazione dell'oggetto - Brocardi.it
La norma stabilisce i criteri con cui il terzo può procedere...
- Sezione III - Dell'oggetto del contratto - Capo II - Codice Civile
Oggetto del contratto: [v. 1325]. (1) L’oggetto del contratto è inteso come il contenuto del contratto, ovvero l’operazione economica che le parti hanno programmato. (2) L’oggetto non dev’essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. L’illiceità si distingue dall’impossibilità giuridica in quanto ...
20 gen 2024 · All’art. 1346 c.c. viene stabilito che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
- Chiarastella Gabbanelli
Art. 1346. (Requisiti). L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
10 gen 2020 · La disposizione dell’art. 1346 c.c. — che prescrive che l’oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile» — non va intesa in senso assoluto dovendosi ritenere sufficientemente identificato l’oggetto del contratto quando sia indicato nei suoi elementi essenziali, mentre non è richiesta una precisa ...
Ai sensi dell’art. 1346 c.c., l’oggetto del contratto è illecito allorché concerne cose o fatti di rilevanza patrimoniale che per la loro stessa tipologia, così come contemplata dalle parti, siano insuscettibili di commercio per contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative.