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  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1435 Codice Civile. La disposizione, che riproduce quasi testualmente l'art. #1112# del codice abrogato, precisa il contenuto ed i caratteri del male minacciato che forma oggetto della violenza. Mentre per diritto romano era rilevante solo la minaccia di un male relativo alla persona, il nostro ordinamento ...

  2. 10 gen 2020 · In tema di violenza morale, quale vizio del consenso invalidante, i requisiti previsti dall’art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera od iniziativa di ...

  3. Gennaio 28, 2022 - Art. 1435 - Codice Civile: Caratteri della violenza - La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole.

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1435. (Caratteri della violenza). La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre se' o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'eta', al sesso e alla condizione delle persone.

  5. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1436 Codice Civile. La norma regola la materia riguardante il destinatario del male che forma oggetto della minaccia, riproducendo testualmente l’art. #1113# del codice abrogato, salvo la sostituzione della frase «male diretto a colpire» con la frase «male che riguarda».

  6. Art. 1435. (Caratteri della violenza). La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre se' o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'eta', al sesso e alla condizione delle persone.

  7. Codice Civile > Articolo 1435 - Caratteri della violenza. Libro Quarto. Titolo II. Capo XII. Sezione II. Articolo 1435. Vigente al 19/4/1942. La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre se' o i suoi beni a un male ingiusto e notevole.