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  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1484 Codice Civile. Evizione parziale della cosa venduta. Per l'evizione parziale vale quanto stabilito dall'art. 1480 cod. civ. per la vendita di cosa parzialmente di altri.

  2. Evizione parziale: si ha quando il compratore è privato di una parte del bene acquistato in seguito ad una pronuncia del giudice che accerti un difetto nel diritto del venditore, a vantaggio di un terzo che vanta su quella parte un diritto di proprietà [v. 832] o altro diritto reale [v. Libro III, Titolo II] (es.:

  3. In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente. Struttura gerarchica per l'articolo 1484 del Codice Civile: Codice Civile. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni. TITOLO III - Dei singoli contratti.

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1484. (Evizione parziale). In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente.

  5. 10 gen 2020 · In caso di evizione parziale, qualora sia accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all’acquirente, convenuto in giudizio, compete, ai sensi degli artt. 1483, secondo comma, e 1484 c.c., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a ...

  6. 27 mar 2024 · Le norme che regolano l'evizione totale (art. 1483 c.c.) sono applicabili nel caso di confisca in sede penale della cosa compravenduta, a norma dell'art. 240 c.p., giacché l'anzidetta misura comporta l'acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamento del compratore.

  7. Articolo 1484 Vigente al 19/4/1942 In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente.