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27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1484 Codice Civile. Evizione parziale della cosa venduta. Per l'evizione parziale vale quanto stabilito dall'art. 1480 cod. civ. per la vendita di cosa parzialmente di altri.
Evizione parziale: si ha quando il compratore è privato di una parte del bene acquistato in seguito ad una pronuncia del giudice che accerti un difetto nel diritto del venditore, a vantaggio di un terzo che vanta su quella parte un diritto di proprietà [v. 832] o altro diritto reale [v. Libro III, Titolo II] (es.:
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente. Struttura gerarchica per l'articolo 1484 del Codice Civile: Codice Civile. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni. TITOLO III - Dei singoli contratti.
Art. 1484. (Evizione parziale). In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente.
10 gen 2020 · In caso di evizione parziale, qualora sia accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all’acquirente, convenuto in giudizio, compete, ai sensi degli artt. 1483, secondo comma, e 1484 c.c., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a ...
27 mar 2024 · Le norme che regolano l'evizione totale (art. 1483 c.c.) sono applicabili nel caso di confisca in sede penale della cosa compravenduta, a norma dell'art. 240 c.p., giacché l'anzidetta misura comporta l'acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamento del compratore.
Articolo 1484 Vigente al 19/4/1942 In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente.