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  1. 27 mar 2024 · L'art 1576 del c.c. pone a carico del proprietario l'obbligo di eseguire tutte le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo, con l'esclusione degli interventi di piccola manutenzione.

  2. L'accettazione dell'eredità, come fonte del subingresso nella posizione del locatore, è sufficiente per l'attivazione ex art. 1576 c.c. degli obblighi di manutenzione della cosa locata in capo al locatore. L'obbligo opera indipendentemente da una segnalazione od un impulso del conduttore.

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1576. (Mantenimento della cosa in buono stato locativo). Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del ...

  4. Mantenimento della cosa in buono stato locativo. Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie ( 1583 ), eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore ( 1609, 2764 ). Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a ...

  5. Art. 1576. (Mantenimento della cosa in buono stato locativo). Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

  6. Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

  7. Art. 1576. Mantenimento della cosa in buono stato locativo. Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie [Codice civile 1575, n. 2, 1583], eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore [Codice civile 1577, 1621, 2764].