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  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1726 Codice Civile. La solidarietà nel mandato con pluralità di subietti. La pluralità di subietti è sempre causa di responsabilità solidale: sono solidalmente responsabili i mandanti nel mandato collettivo, i mandatari in quello congiuntivo.

  2. Art. 1726 codice civile: Revoca del mandato collettivo. Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa. ( 1) Il mandato è collettivo quando più persone con un unico negozio conferiscono ...

  3. Gennaio 28, 2022 - Art. 1726 - Codice Civile: Revoca del mandato collettivo - Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (1730, 2609).

  4. www.altalex.com › documents › newsDel mandato - Altalex

    29 gen 2022 · Codice Civile | Libro Quarto ... Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'articolo 1515. ... Art. 1726. Revoca del mandato collettivo.

  5. 10 gen 2020 · La disciplina dell’art. 1726 c.c. in tema di mandato collettivo, secondo la quale la revoca effettuata da uno solo dei mandanti non ha effetto, non riguarda il caso della rinunzia del mandatario (arbitro libero o perito), che produce necessariamente leffetto dello scioglimento del mandato anche collettivo, restando irrilevante ...

  6. Art. 1726 Revoca del mandato collettivo Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa [Codice civile 1716, 1730, 2609].

  7. Art. 1726 cc - Revoca del mandato collettivo. Dispositivo. Giurisprudenza. Commento e Utilità. Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia stata fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.