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  1. La coassicurazione è disciplinata all’articolo 1911 del Codice Civile: “Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota ...

  2. Coassicurazione: si ha quando contro lo stesso rischio, per lo stesso interesse e per lo stesso tempo, l’assicurato conclude più assicurazioni presso diversi assicuratori, stabilendo la quota dell’indennità assicurata, d’accordo con i vari assicuratori. Essa può essere conclusa con un unico contratto rilasciando un’unica polizza ...

    • Disposizioni generali. Art. 1882 — Nozione. 1883 — Esercizio delle assicurazioni. 1885 — Assicurazioni contro i rischi della navigazione.
    • Dell'assicurazione contro i danni. Art. 1904 — Interesse all'assicurazione. 1905 — Limiti del risarcimento. 1906 — Danni cagionati da vizio della cosa.
    • Dell'assicurazione sulla vita. Art. 1919 — Assicurazione sulla vita propria o di un terzo. 1920 — Assicurazione a favore di un terzo. 1921 — Revoca del beneficio.
    • Della riassicurazione. Art. 1928 — Prova. 1929 — Efficacia del contratto. 1930 — Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa.
  3. 10 gen 2020 · La coassicurazione che ricorre, a norma dell’art. 1911 c.c., quando uno stesso rischio viene assunto, con le stesse modalità e per uno stesso periodo di tempo, da più assicuratori, che ripartiscono tra di loro la quota di rischio e la relativa quota d’indennità, ma senza vincolo solidale —può ben trovare la propria fonte in ...

  4. 4 apr 2017 · La coassicurazione. Con l’istituto della coassicurazione, più imprese assicuratrici assumono in comune e per quota un certo rischio. La nozione giuridica risultante dall’art. 1911 c.c. postula una struttura oggettivamente unitaria, trattandosi del medesimo rischio o di rischi riguardanti il medesimo bene; ma soggettivamente ...

  5. Art. 1910 codice civile: Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a ...