Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 27 mar 2024 · Nell'azione di regresso fra condebitori, prevista dall'art. 1299 c.c., il debitore che ha adempiuto il debito comune fa valere il suo diritto alla surrogazione legale a norma dell'art. 1203 n. 3 c.c., con la conseguenza che diventano a lui opponibili non solo le eccezioni relative al rapporto interno di solidarietà, ma anche quelle ...

  2. Art. 1299 codice civile: Regresso tra condebitori. Il debitore in solido che ha pagato lintero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi (1). Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento (2).

  3. 10 gen 2020 · Il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall’unico creditore, può promuovere l’azione di regresso di cui all’art. 1299 c.c. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l’eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l ...

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1299. (Regresso tra condebitori). Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito puo' ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi e' insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

  5. 24 mar 2024 · La norma di riferimento è l’ art. 1299 del Codice civile. Ci sono anche altre ipotesi di regresso contemplate nel nostro ordinamento. Vediamole. Sommario. 1 Diritto di regresso: significato. 2 Diritto di regresso: come si esercita. 3 Il diritto di regresso nel Codice civile. 3.1 Art. 483 c.c.: accettazione dell’eredità.

    • Chiarastella Gabbanelli
  6. 9 set 2021 · Nell’ambito delle obbligazioni solidali, l’art. 1299 c.c. disciplina la c.d. azione di regresso prevedendo al primo comma che "Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere...

  7. Articolo 1299. Vigente al 19/4/1942. Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito puo' ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi e' insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.