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  1. 3 ago 2024 · Dispositivo dell'art. 1834 Codice Civile. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla (1) nella stessa specie monetaria (2), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o ...

  2. Art. 1834 codice civile: Depositi di danaro. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (1).

  3. Art. 1834 del Codice Civile. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto ...

  4. 10 gen 2020 · Art. 1834 — Depositi di danaro. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.

  5. Art. 1834. (Depositi di danaro). Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprieta' ed e' obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto ...

  6. Proprietà Contratto reale Mutuo Deposito irregolare Contratto atipico Contratto innominato Ordinaria amministrazione Straordinaria

  7. Art. 1834 c.c. (Depositi di danaro) Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.