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  1. 27 mar 2024 · Gli artt. 1526, comma secondo e 1384 c.c. (applicabili anche alla locazione finanziaria), i quali prevedono rispettivamente il potere del giudice di ridurre l'indennità convenuta in caso di risoluzione del contratto, per l'inadempimento del compratore, e la penale determinata nell'ammontare dei canoni ancora da pagare, non impongono ...

  2. Te explicamos el artículo 1526 del Código Civil español, que hace referencia a la cesión de derechos, créditos o acciones.

  3. 10 gen 2020 · Gli artt. 1526, comma secondo e 1384 c.c. (applicabili anche alla locazione finanziaria), i quali prevedono rispettivamente il potere del giudice di ridurre l’indennità convenuta in caso di risoluzione del contratto, per l’inadempimento del compratore, e la penale determinata nell’ammontare dei canoni ancora da pagare, non ...

  4. Art. 1526 codice civile: Risoluzione del contratto. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore (1), il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno (2). Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al ...

  5. El artículo 1526 del Código Civil español hace referencia a la cesión de derechos, de créditos o de acciones y sus efectos contra terceros. Código Civil. LIBRO IV. DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS. Título IV: Del contrato de compra y venta. Capítulo VII: De la transmisión de créditos y demás derechos incorporales Artículo 1526 ...

  6. 12 gen 2021 · Art. 1526 CC – Artículo 1526 del Código Civil Español. La cesión de un crédito, derecho o acción no surtirá efecto contra tercero sino desde que su fecha deba tenerse por cierta en conformidad a los artículos 1.218 y 1.227. Si se refiere a un inmueble, desde la fecha de su inscripción en el Registro.

  7. Art. 1526 cc - Risoluzione del contratto. Dispositivo. Giurisprudenza. Commento e Utilità. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.