Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 27 mar 2024 · Il 1° co. dellart.1590 del c.c. dispone che:” Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto ”.

  2. Gennaio 28, 2022 - Art. 1590 - Codice Civile: Restituzione della cosa locata - Il conduttore deve restituire (1216) la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta (1575), in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del ...

  3. Art. 1590 c.c. (Restituzione della cosa locata) Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.

  4. Art. 1590. Restituzione della cosa locata. Il conduttore deve restituire [Codice civile 1591] la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto [Codice civile 1575 ...

  5. Articolo 1590. Vigente al 19/4/1942. Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformita' della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformita' del contratto.

  6. III, sentenza 9 maggio 2007, n. 10562 - Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 maggio 2007, n. 10838. Leggi altri articoli in: Titolo III - Dei singoli contratti (artt. 1470-1986)

  7. Lart. 1590 c.c. stabilisce il principio in base al qualeIl conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.