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27 mar 2024 · Per vincere la presunzione iuris tantum di gratuità del deposito stabilita dall'art. 1767 c.c. non può ritenersi sufficiente l'esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell'ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l'onerosità, ma ...
- Articolo 1766 Codice Civile
Con il carattere dichiaratamente presuntivo e non più...
- Diritti del depositario
Quando, in mancanza di patto espresso, l'onerosità del...
- Compenso del custode
Cass. civ. n. 2875/2003. In tema di esecuzione mobiliare, il...
- Articolo 1766 Codice Civile
Commento. ( 1) È una presunzione relativa (cioè che ammette prova contraria [v. 2727]), in virtù della quale il deposito si considera stipulato senza corrispettivo per il depositario e talvolta, secondo la giurisprudenza, anche solo per fare cosa gradita al depositante.
27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1667 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo VII - Dell'appalto. L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.
10 gen 2020 · Art. 1767 — Presunzione di gratuità. Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario [ 1787 ] o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti [ 1781 ]. L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
Gennaio 28, 2022 - Art. 1767 - Codice Civile: Presunzione di gratuità - Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti (1781, 1802).
Dispositivo. Art. 1767. (Presunzione di gratuita'). Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualita' professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volonta' delle parti. Art. precedente. Art. successivo. Articoli correlati nel Codice civile (cc) LIBRO QUARTO. TITOLO III DEI SINGOLI CONTRATTI.