Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 27 mar 2024 · L'art. 1425 considera nel primo comma l'incapacità legale di contrattare, la quale consiste in una particolare situazione del soggetto del contratto (minore età, interdizione, inabilitazione), in considerazione della quale la norma attribuisce una efficacia annullabile al contratto.

  2. Art. 1425 codice civile: Incapacità delle parti. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (1). E’ parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere (2).

  3. 10 gen 2020 · Art. 1425 — Incapacità delle parti. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere.

  4. Codice Civile LIBRO IV - Delle obbligazioni TITOLO II - Dei contratti in generale CAPO XII - Dell'annullabilità del contratto SEZIONE I - Dell'incapacità Articolo 1425 – incapacità delle part i. T esto in vigore dal 21.04.1942. Il contratto è annullabile (1) (2) (3) (4) se una delle parti era legalmente incapace (5) (6) (7) di contrattare.

  5. Dispositivo. Art. 1425. (Incapacita' delle parti). Il contratto e' annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.

  6. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1425. (Incapacita' delle parti). Il contratto e' annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.

  7. Art. 1425 – Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206) Incapacità delle parti. < Art. precedente. Art. successivo > Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare ( 2, 3, 322, 377, 396, 414, 427, 477, 1441 ).