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  1. 27 mar 2024 · L'art. 1425 considera nel primo comma l'incapacità legale di contrattare, la quale consiste in una particolare situazione del soggetto del contratto (minore età, interdizione, inabilitazione), in considerazione della quale la norma attribuisce una efficacia annullabile al contratto.

  2. Art. 1425 codice civile: Incapacità delle parti. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (1). E’ parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere (2).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    (CODICE CIVILE-art. 1425) Art. 1425. (Incapacita' delle parti). Il contratto e' annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.

  4. Codice Civile LIBRO IV - Delle obbligazioni TITOLO II - Dei contratti in generale CAPO XII - Dell'annullabilità del contratto SEZIONE I - Dell'incapacità Articolo 1425 – incapacità delle part i. T esto in vigore dal 21.04.1942. Il contratto è annullabile (1) (2) (3) (4) se una delle parti era legalmente incapace (5) (6) (7) di contrattare.

  5. 10 gen 2020 · L’incapacità di intendere e di volere determina non la nullità ma l’annullabilità dell’atto, che il convenuto può far valere, al fine di contrastare la pretesa avversaria, con un’eccezione in senso stretto, soggetta alle regole ed ai modi propri di tale difesa. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 427 del 15 gennaio 1993.

  6. 22 feb 2021 · Art. 1425. Incapacità delle parti. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

  7. Dispositivo. Art. 1425. (Incapacita' delle parti). Il contratto e' annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere. Art. precedente. Art. successivo.