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Il compratore può richiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo del contratto se la cosa venduta è gravata da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il godimento. L'articolo spiega le condizioni, le conseguenze e le eccezioni di questa regola.
- Pericolo di rivendica
Cass. civ. n. 32694/2019. In tema di preliminare di vendita,...
- Art. 1486 Codice Civile
Cass. civ. n. 622/1976. Nell'ipotesi di evizione parziale,...
- Art. 1482 del c.c
Cass. civ. n. 12032/2022. La risoluzione prevista dall'art....
- Articolo 1490 Codice Civile
344 Circa la disciplina della garanzia per i vizi della...
- Pericolo di rivendica
Il compratore può chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo del contratto di vendita se la cosa acquistata è gravata da oneri o diritti di godimento non dichiarati. L'articolo 1489 del codice civile stabilisce le condizioni, i limiti e le conseguenze di questa tutela.
10 gen 2020 · L'articolo 1489 del Codice civile regola le conseguenze per il compratore di una cosa venduta con oneri o diritti di terzi non dichiarati nel contratto. Il testo ufficiale, le massime correlate e le fonti sono disponibili su Avvocato.it.
Art. 1489. (Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi). Se la cosa venduta e' gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza puo' domandare la risoluzione del contratto oppure una ...
23 gen 2013 · Se si acquista un bene che risulta gravato da oneri o diritti non dichiarati, l'acquirente può rivendicare la garanzia prevista dall'art. 1489 del Codice Civile. Scopri le ipotesi, i requisiti e i rimedi previsti per questa tutela.
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480.
L'articolo 1489 del Codice Civile regola il caso in cui la cosa venduta sia gravata da oneri o da diritti di terzi che ne limitano il godimento. Il compratore può richiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo.