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  1. 27 mar 2024 · Articolo 1496 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 27/03/2024]

  2. Art. 1496 codice civile: Vendita di animali. Nella vendita di animali la garanzia per i vizi regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

  3. 10 gen 2020 · Aggiornato al 1 gennaio 2020 Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1496. (Vendita di animali). Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

  5. www.altalex.com › documents › codici-altalexCodice Civile - Altalex

    29 gen 2024 · Codice Civile. Presentiamo il testo del codice civile aggiornato con le ultime modifiche legislative apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 e dalla sentenza della Corte Cost. 23 ...

  6. Art. 1496 – Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206) Vendita di animali. < Art. precedente. Art. successivo > Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali.

  7. Art. 1496. (Vendita di animali). Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.