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  1. negozi recettizi : sono quelli in cui la produzione degli effetti si verifica quando sono portati a conoscenza dell'altra parte come, ad esempio, la disdetta: negozi non recettizi: gli effetti si producono in seguito alla semplice manifestazione di volontà, come, ad esempio, la rinuncia all'eredità

  2. I negozi unilaterali, a loro volta, possono essere distinti in: negozi recettizi; negozi non recettizi. I negozi recettizi sono negozi che devono essere ricevuti, cioè che per produrre effetti devono essere portati a conoscenza dell'altra parte. Esempio: la disdetta, la proposta di conclusione di un contratto.

  3. 27 mar 2024 · Atti unilaterali recettizi e atti unilaterali non recettizi. Sembra indiscutibile che l'art. 1334 regola i negozi giuridici recettizi, per i quali soltanto può ammettersi una direzione della dichiarazione verso una persona determinata, come attività di comunicazione alla medesima della dichiarazione emessa.

  4. 6 lug 2010 · Distinzione che ha per oggetto i soli negozi giuridici unilaterali (ma che può essere riferita anche alla più generale categoria degli atti giuridici nota1 ) è quella tra negozi unilaterali recettizi e non recettizi. Discussa è la nozione di recettizietà.

    • Nozione
    • Le Modalità Della Manifestazione
    • IL Silenzio
    • Giurisprudenza
    • I Negozi Di Attuazione
    • Forma Libera E Forma vincolata
    • Momento Della Formazione Del Negozio
    • Rapporti contrattuali Di Fatto

    Perché la volontà del soggetto sia idonea a produrre gli effetti che si propone, cioè ad acquistare rilevanza giuridica, è necessario che sia manifestata e sia resa conoscibile ai terzi. Il mezzo con cui si manifesta la volontà negoziale è la forma, elemento essenziale del negozio giuridico, in quanto non può mancare in nessun negozio (una volontà ...

    A seconda dei modi in cui la volontà viene manifestata si distingue tra: 1. dichiarazione espressa, che si attua con parole, scritti, cenni , cioè con qualunque mezzo che renda palese agli altri il nostro pensiero; 2. manifestazione tacita (per facta concludentia), che consiste in un comportamento che sarebbe incompatibile, «secondo il comune modo ...

    Ci si chiede se il silenzio possa costituire una valida manifestazione di volontà. Di per sé esso costituisce un «contegno equivoco e neutro» (MESSINEO), insuscettibile di dar vita ad un negozio. In alcune ipotesi è però possibile attribuire al silenzio un significato positivo o negativo: in tal caso, esso costituisce, per la dottrina (SANTORO-PASS...

    La giurisprudenza ritiene decisivi il rapporto fra le parti, le regole della correttezza, o la consuetudine. La Suprema Corte ha ritenuto rilevante il silenzio come consenso alle modificazioni di un negozio formatosi con accordo espresso (Cass. 126/1973). Secondo GAZZONI, in questo modo la proposta di modificazione si sovrappone all’adempimento del...

    Accanto ai negozi nei quali la volontà è dichiarata, espressamente o tacitamente, ve ne sono altri in cui la volontà negoziale si manifesta direttamente con la realizzazione dello scopo. In questi casi, cioè, il soggetto attua direttamente e consapevolmente il proprio intento negoziale senza entrare in relazione con altri soggetti mediante un atto ...

    Il principio della libertà Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà della forma, espressione dell’autonomia contrattuale, che consente al dichiarante di emettere la dichiarazione di volontà nella forma che preferisce (purché il consenso sia manifestato con modalità che siano socialmente valutabili come «accordo»). Il codice, nell’affe...

    La volontà si intende manifestata nel momento in cui il soggetto l’ha esteriorizzata. Tuttavia, a seconda della struttura del negozio, per determinare il momento della formazione dello stesso occorre distinguere tra: 1)negozi bi o plurilaterali: il negozio si forma (o «si perfeziona») al momento dell’incontro delle due volontà; 2) negozi unilateral...

    Generalmente le vicende patrimoniali dei privati sono regolate mediante negozi giuridici; talvolta accade che esse siano disciplinate come un contratto tipico pur non trovando in esso la loro fonte. La prevalente dottrina parla al riguardo di rapporti contrattuali di fatto, sottolineando che la vicenda acquista rilievo giuridico a prescindere dall’...

  5. 23 dic 2016 · negozi recettizi i quali, per produrre effetti, devono essere portati a conoscenza di una determinata persona, alla quale devono essere comunicati o notificati (es., una disdetta ); negozi non recettizi: sono quelli che producono effetti in virtù della sola manifestazione di volontà (es., il testamento).

  6. Atti Recettizi e non Recettizi. L’art.1331 del Codice Civile stabilisce che Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona a cui sono destinati. All’interno della categoria degli atti unilaterali, quindi, è possibile distinguere tra atti recettizi e atti non recettizi.