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  1. 27 mar 2024 · 1476 del codice civile: consegnare la cosa al compratore; fargli acquistare la proprietà della cosa e garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. Come specificato al successivo art. 1477 c.c. la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

  2. Art. 1477 codice civile: Consegna della cosa. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita (1). Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1477. (Consegna della cosa). La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Salvo diversa volonta' delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita. Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprieta ...

  4. Sezione I. § 1. Articolo 1477. Vigente al 19/4/1942. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Salvo diversa volonta' delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

  5. 18 lug 2017 · «L’obbligo di consegnare il certificato di agibilità grava ex lege sul venditore, in base all’art. 1477 c.c., comma 3, e a ciò consegue che il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato ...

  6. Art. 1477. (Consegna della cosa). La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Salvo diversa volonta' delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita. Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprieta ...

  7. Art. 1477 cc - Consegna della cosa. Dispositivo. Giurisprudenza. Commento e Utilità. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.