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  1. 15 mar 2010 · DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66. Codice dell'ordinamento militare. (10G0089) note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2024) (GU n.106 del 08-05-2010 - Suppl. Ordinario n. 84) visualizza atto intero. nascondi.

  2. 18 set 2022 · Un articolo che illustra le norme e le interpretazioni dell'art. 1393 del Codice dell'Ordinamento Militare, che regola la relazione tra i procedimenti disciplinari e penali dei militari. Gli autori rispondono a domande frequenti e forniscono esempi pratici.

  3. Art. 1393 Codice Ordinamento Militare - Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

  4. ll presente decreto, con la denominazione di «codice dell’ordinamento militare», e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l’organizzazione, le funzioni e l’attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per «codice» si intende il codice di cui al presente comma.

  5. Codice dell'ordinamento militare. (10G0089) (Gazzetta Ufficiale n.106 del 8-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 84) Il testo dell'atto viene presentato in versione "vigente" alla data di consultazione, integrato cioè con le modifiche esplicite apportate da altri atti normativi pubblicati precedentemente a tale data.

  6. 20 mar 2022 · Una delle questioni più dibattute è quella relativa al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nel codice dellordinamento militare. In particolare, l’art. 1393 del D. Lgs. 66 del 2010 disciplina una serie di ipotesi che meritano trattazione separata.

  7. 15 mar 2010 · Art. 1393 Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale. 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.