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  1. 27 mar 2024 · L'art 1576 del c.c. pone a carico del proprietario l'obbligo di eseguire tutte le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo, con l'esclusione degli interventi di piccola manutenzione.

  2. Art. 1576 codice civile: Mantenimento della cosa in buono stato locativo. Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie (1), eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione (2) sono, salvo patto ...

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1576. (Mantenimento della cosa in buono stato locativo). Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del ...

  4. 10 gen 2020 · La norma dettata dagli arti. 1576, comma primo, e 1609 c.c., secondo la quale le riparazioni di piccola manutenzione devono essere eseguite nel corso del rapporto, dal conduttore a sue spese, non comporta che il conduttore sia tenuto, al momento del rilascio, ad eliminare a sue spese le conseguenze del deterioramento subito dalla ...

  5. Codice Civile > Articolo 1576 - Mantenimento della cosa in buono stato locativo. Libro Quarto. Titolo III. Capo VI. Sezione I. Articolo 1576. Vigente al 19/4/1942. Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

  6. Art. 1576 c.c. (Mantenimento della cosa in buono stato locativo) Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico ...

  7. Codice civile. Capo VI – Della locazione. Art. 1576. Mantenimento della cosa in buono stato locativo. Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie [Codice civile 1575, n. 2, 1583], eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore [Codice civile 1577, 1621, 2764].

  1. Ricerche correlate a "1576 cc"

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