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  1. Dispositivo dell'art. 1758 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo XI - Della mediazione. Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori (1), ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione [ 1755] (2). Art. precedente.

  2. Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 c.c., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità ...

  3. In tema di mediazione, quando l’affare sia concluso con l’intervento di più mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incarichi) a norma dell’art. 1758 c.c., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione.

  4. Questo articolo del Codice civile regola il caso in cui l'affare e' concluso per l'intervento di piu' mediatori. Ogni mediatore ha diritto a una quota della provvigione, calcolata in base al suo contributo.

  5. 8 feb 2018 · Capo XI. Della mediazione. Art. 1754. Mediatore. È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di ...

  6. Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione. Indice. 1 Art. 1758 c.c. (Pluralità di mediatori) Categoria: C.c. (Codice Civile) Art. 1758 cc (codice civile) (Pluralità di mediatori)

  7. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1758. (Pluralita' di mediatori). Se l'affare e' concluso per l'intervento di piu' mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.