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  1. Art. 1475 Codice Ordinamento Militare - Limitazioni all’esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero. Dispositivo. Giurisprudenza. Commento e Utilità. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

  2. 15 mar 2010 · DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66. Codice dell'ordinamento militare. (10G0089) note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2024) (GU n.106 del 08-05-2010 - Suppl. Ordinario n. 84) visualizza atto intero. nascondi.

  3. 27 mar 2024 · La norma dell'art. 1475 del codice civile la quale dispone che le spese del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente se le parti non abbiano pattuito diversamente, ha carattere supplettivo, in quanto riconosce sul punto l'efficacia primaria della volontà delle parti, e pone una regola valida solo nell'ipotesi in cui ...

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1475. (Spese della vendita). Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e' stato pattuito diversamente.

  5. 24 nov 2023 · - Si riporta il testo dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero). - 1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del ...

  6. La norma dellart. 1475 del codice civile la quale dispone che le spese del contratto di compravendita sono a carico dellacquirente se le parti non abbiano pattuito diversamente, ha carattere supplettivo, in quanto riconosce sul punto l’efficacia primaria della volontà delle parti, e pone una regola valida solo nell’ipotesi in cui ...

  7. 29 gen 2022 · Art. 1475. Spese della vendita. Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente. § 1 - Delle obbligazioni del...