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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1586 Codice Civile. Fonti → Codice CivileLIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo VI - Della locazione → Sezione I - Disposizioni generali. Se i terzi, che arrecano le molestie, pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto ...

    • LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia. Titolo I - Delle persone fisiche (artt. 1-10) Titolo II - Delle persone giuridiche (artt. 11-42 bis) Titolo III - Del domicilio e della residenza (artt.
    • LIBRO SECONDO - Delle successioni. Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456-564) Titolo II - Delle successioni legittime (artt. 565-586)
    • LIBRO TERZO - Della proprietà. Titolo I - Dei beni (artt. 810-831) Titolo II - Della proprietà (artt. 832-951) Titolo III - Della superficie (artt. 952-956)
    • LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni. Titolo I - Delle obbligazioni in generale (artt. 1173-1320) Titolo II - Dei contratti in generale (artt. 1321-1469 sexies)
  2. Art. 1586 codice civile: Pretese da parte di terzi. Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore (1), sotto pena del risarcimento dei danni. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel ...

  3. Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1586. Pretese da parte di terzi. Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, ... gavel.

  4. Art. 1586 del Codice civile Commentato Online. Pretese da parte di terzi. Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni [Codice civile 1012, 1575, n. 3, 1585].

  5. Articolo 1586. Vigente al 19/4/1942. Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore e' tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore e' tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo.