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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1834 Codice Civile. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla (1) nella stessa specie monetaria (2), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o ...

  2. Art. 1834 codice civile: Depositi di danaro. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (1).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1834. (Depositi di danaro). Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprieta' ed e' obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto ...

  4. Art. 1834. (Depositi di danaro). Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprieta' ed e' obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto ...

  5. 10 gen 2020 · Art. 1834 — Depositi di danaro. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.

  6. Articolo 1834. Vigente al 19/4/1942. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprieta' ed e' obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.

  7. Art. 1834. Depositi di danaro. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca [Codice civile 1852, 2195, n. 4], questa ne acquista la proprietà [Codice civile 1782] ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, [Codice civile 1278], alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante [Codice civile 1183, ...