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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1257 Codice Civile. La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata (1) si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita (2) senza che possa esserne provato il perimento.

  2. Art. 1257 – Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206) Smarrimento di cosa determinata. < Art. precedente. Art. successivo > La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento ( 1221 ).

  3. REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262. note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/4/1942. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1257. (Smarrimento di cosa determinata). La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa e' smarrita senza che possa esserne provato il perimento.

  5. www.altalex.com › codici-altalex › 2015/01/02Codice Civile - Altalex

    29 gen 2024 · Presentiamo il testo del codice civile aggiornato con le ultime modifiche legislative apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 e dalla sentenza della Corte Cost. 23 novembre...

  6. La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento. In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo precedente. Articolo precedente Articolo successivo.

  7. Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) (Gazzetta Ufficiale n.79 del 4-4-1942) Il testo dell'atto viene presentato in versione "vigente" alla data di consultazione, integrato cioè con le modifiche esplicite apportate da altri atti normativi pubblicati precedentemente a tale data.