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  1. 5 lug 2024 · Le cause subiettive di estinzione del mandato indicate dall'art. 1722 sono: a) la revoca da parte del mandante; b) la rinuncia del mandatario; c) la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario.

  2. 10 gen 2020 · Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario [ 1712 ], dell’affare per il quale è stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante [ 1723 ss. ]; 3) per rinunzia del mandatario [ 1727 ];

  3. 5 lug 2024 · L'art. 1723 si occupa del mandato cosiddetto irrevocabile e contempla due casi che si distinguono per la diversa causa della irrevocabilità. Primo caso: il mandante può obbligarsi a non revocare il mandato.

  4. Il mandato si estingue (1): 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito (2); 2) per revoca da parte del mandante; 3) per rinunzia del mandatario; 4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per ...

  5. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1722. (Cause di estinzione). Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale e' stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante; 3) per rinunzia del mandatario; 4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario.

  6. Il contratto di mandato può essere revocato unilateralmente, ma ci sono condizioni e obblighi associati a tale decisione. Inoltre, esistono regole specifiche per l’estinzione del mandato, ad esempio a seguito della morte o dell’interdizione del mandante o del mandatario.

  7. Art. 1722. (Cause di estinzione). Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale e' stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante; 3) per rinunzia del mandatario; 4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario.