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  1. Dispositivo dell'art. 1957 Codice Civile. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale (1), purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (2). La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato ...

  2. Art. 1457 c.c. Codice Civile Articolo 1457. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale all’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni (2964).

  3. REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/4/1942. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024) (GU n.79 del 04-04-1942) visualizza atto intero. nascondi. vigente al 20/05/2024.

  4. Sezione I - Della Risoluzione Per Inadempimento. Art.: 1457 - Termine Essenziale Per Una Delle Parti. Art.: 1457 - Termine Essenziale Per Una Delle Parti. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale all'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione ...

  5. Articolo 1457 Vigente al 19/4/1942 Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

  6. Clausola risolutiva espressa: pattuizione con la quale le parti contraenti stabiliscono che il contratto si risolve nel caso in cui uno specifico obbligo contrattuale non sia adempiuto secondo le modalità stabilite. (1) Lo scioglimento del vincolo contrattuale opera automaticamente (senza che occorra una pronuncia giudiziale) essendo, a tal ...

  7. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1455. (Importanza dell'inadempimento). Il contratto non si puo' risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.