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  1. Articolo 1512. Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti). L’azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.

  2. 10 gen 2020 · Cass. civ. n. 582/1982. Il mancato ricorso del venditore o del compratore alla procedura prevista dall’art. 1513 c.c., per l’accertamento dei difetti della cosa, non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti medesimi. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 582 del 29 gennaio 1982.

  3. 4 lug 2015 · Quanto agli obblighi, l’amministratore è tenuto, ex art. 1130 c.c., a predisporre il rendiconto per certificare le condizioni economiche e finanziarie del condominio; lo stesso deve poi essere approvato dall’assemblea condominiale che deve essere convocata allo scopo entro 180 giorni.

  4. 27 mar 2024 · Art. 1985 — Recesso dal contratto. Art. 1986 — Annullamento e risoluzione del contratto. Titolo III Dei singoli contratti Codice Civile R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

  5. 27 mar 2024 · Consulenza legale i 21/02/2022. Per l’art. 1136 del c.c. le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina e la revoca dell’amministratore sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).

  6. Art. 1593 codice civile: Addizioni. Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015. Art. precedente Art. successivo. RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO. Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario ...

  7. 27 mar 2024 · L’art. 1341, 1° comma del codice civile stabilisce che “ Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza ”.