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  1. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1283. (Anatocismo). In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

  2. In questo caso cominceranno a maturarsi gli interessi, secondo il principio dell’art. 1282 c.c. , che dovranno essere corrisposti dal debitore. Il 1282 c.c. esprime quindi un principio generale, ma ciò non toglie che possono esservi diversi tipi di interessi, secondo la determinazione del tasso, secondo la causa della loro corresponsione, convenzionale o legale.

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1288. (Impossibilita' di una delle prestazioni). L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se e' divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

  4. 3 mag 2023 · Nella stessa ottica, la liquidità ed esigibilità del credito, necessarie perché questo produca interessi ai sensi dell'articolo 1282 Cc, possono essere escluse anche da circostanze e modalità d'accertamento dell'obbligazione che, in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, siano specificamente disciplinate da atti aventi efficacia solo regolamentare, come le disposizioni ...

  5. Autori articoli recenti Massimo Niro, ex Magistrato Biagio Ciliberti, Avvocato in Milano Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca Luigi Lucchetti, Dottore commercialista in Roma Mario Draghi, già Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Presidente della ...

  6. Articolo 1282 Vigente al 19/4/1942 I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

  7. Art. 1284 codice civile: Saggio degli interessi. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno (1). Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce ...