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  1. 24 apr 2013 · Espiare. Significato Purificarsi da una colpa scontando una pena. Etimologia dal latino: expiare placare la collera di una divinità con riti e sacrifici, composto da ex intensivo e pius pio. Non è un concetto facile: ha a che vedere con una sfera intimamente spirituale, se non religiosa - e in effetti è un concetto proprio di molte religioni ...

  2. 29 lug 2020 · Le presunzioni rappresentano il risultato di una deduzione logica che consente al giudice di ritenere provato un fatto anche in mancanza di dimostrazione diretta. Nello specifico, la presunzione ...

  3. 10 feb 2021 · Il negozio giuridico è un atto formale scritto per manifestare una chiara volontà del suo autore. Si tratta, dunque, di una dichiarazione di volontà diretta che ha effetti legali e giuridici ...

  4. 6 apr 2023 · L’ indulto è un provvedimento disciplinato in Italia dall’ art. 174 del Codice penale . Consiste in un atto di clemenza attraverso il quale si arriva al condono della pena principale . Non comporta, però, l’estinzione delle eventuali pene accessorie . L’ indulto è un atto di condono con il quale si procede all’ estinzione della pena.

  5. Abitazione significato giuridico 2024: cosa si intende. Per un italiano la casa è il luogo della famiglia, il luogo dove si incontra il calore dei propri cari e si vive la propria vita. L’abitazione può essere temporanea, quando si parla ad esempio della seconda casa per le vacanze, oppure abituale, quando si parla della casa fulcro delle ...

  6. www.treccani.it › enciclopedia › pena_(Enciclopedia-Italiana)Pena - Enciclopedia - Treccani

    Il diritto penale non si propone fini assoluti, bensì mira più concretamente a positivi fini sociali e individuali umani. A rafforzare tali fini sta la pena. Non si punisce solo per il male commesso, ma anche perché si eviti il delitto avvenire. Punitur ne peccetur. La funzione della pena non è dunque retributiva, ma utilitaria.

  7. Il limite massimo del cumulo materiale di cui all'art. 78 c.p., che per la pena dell'ammenda è di lire sei milioni, è inapplicabile alle sanzioni previste dalle leggi speciali, tanto più se posteriori alla emanazione del codice penale ed alla novella dell'art. 78 c.p., introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.