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Risultati di ricerca

  1. Si ha condizione risolutiva (art. 1353 c.c.), allorquando le parti subordinino la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un evento futuro e incerto. Qualora si verifichi la condizione risolutiva, gli effetti del negozio si considerano come mai verificati. La clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), invece, è la clausola con la quale le […]

  2. 18 dic 2015 · La sentenza. La Corte di legittimità rileva che anche in presenza di clausola risolutiva espressa, i contraenti sono tenuti a rispettare il principio generale della buona fede ed il divieto di ...

  3. 7 mar 2021 · Transazione novativa e clausola risolutiva espressa. Ove in una transazione avente carattere novativo sia pattuita la clausola risolutiva espressa per il caso di inadempimento, il verificarsi della condizione risolutiva determina la completa reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione.

  4. 25 ago 2022 · Risoluzione di diritto: la clausola risolutiva espressa [ Torna su ] Un'ulteriore ipotesi in cui la risoluzione per inadempimento opera di diritto è quella in cui le parti abbiano inserito nel ...

  5. 28 gen 2022 · Gennaio 28, 2022 - Art. 1456 - Codice Civile: Clausola risolutiva espressa - I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (973, 1458).In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola ...

  6. La clausola risolutiva espressa è prevista all’art.1456 del codice civile e consiste nella possibilità di inserire in un contratto una pattuizione in base alla quale questi viene risolto nel caso di inadempienza dell’obbligazione contenuta. Tuttavia, la risoluzione del contratto non avviene automaticamente per il solo fatto che una parte ...

  7. 19 ott 2022 · La clausola risolutiva espressa ( art. 1456 c.c.) è la clausola con la quale le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite.