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  1. Dell'impossibilità sopravvenuta. Artt. 1463-1466 è un libro di Francesco Delfini pubblicato da Giuffrè nella collana Il codice civile. Commentario: acquista su IBS a 17.10€!

  2. Art. 1256 Codice Civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a ...

  3. Art. 1466. Impossibilità nel contratto plurilaterale. Nei contratti indicati dall’articolo 1420 l’impossibilità della prestazione [Codice civile 1256] di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale [Codice civile 1446 ...

  4. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1462 Codice Civile. La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta (1), non ha effetto per le eccezioni di nullità [ 1418 ss.], di annullabilità [ 1425] e di rescissione [ 1447 ss.] del contratto. Nei casi in cui la clausola è ...

  5. Nozione (art. 1463 c.c.): nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità della prestazione di un parte porta alla risoluzione di diritto del contratto anche se l'altra prestazione è ancora possibile. Quando ci siamo occupati delle obbligazioni, abbiamo citato l'art. 1256 c.c. relativo alla impossibilità sopravenuta il cui primo ...

  6. Gennaio 28, 2022 - Art. 1256 - Codice Civile: Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea - L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento (1183, 1219). Tuttavia l'obbligazione si estingue se l ...

  7. Lo scioglimento del contratto di appalto ai sensi dell'art. 81 l. fall. non determina gli effetti di cui all'art. 1672 c.c. (impossibilità di esecuzione dell'opera), che presuppone un'impossibilità assoluta ed oggettiva, concernente la prestazione in sé e non eventi di natura personale, quale il fallimento dell'appaltatore.