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  1. Art. 1494 cc - Risarcimento del danno. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa. Leggi altri articoli in: Titolo III - Dei singoli contratti (artt. 1470-1986)

  2. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1414 Codice Civile. (1) Il contratto simulato non produce effetto tra le parti [ 123, 164] (2). Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato (3), purché ne sussistano i requisiti di sostanza (4) e di forma [ 1350] (5).

  3. Art.: 1494 - Risarcimento Del Danno In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

  4. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1492 Codice Civile. Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1) ovvero la riduzione del prezzo (2), salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

  5. Presunzione ampia di solidarietà fra più condebitori — Ragioni di essa. L'art. 1294 stabilisce che nel caso di concorso di più debitori essi sono tenuti in solido, salvo che non risulti il contrario dalla legge o dal titolo. Con ciò si stabilisce una presunzione di solidarietà che nel codice del 1865 era assolutamente esclusa.

  6. Articolo 1494 Vigente al 19/4/1942 In ogni caso il venditore e' tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

  7. Art. 1492 codice civile: Effetti della garanzia. Nei casi indicati dall’art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1) ovvero la riduzione del prezzo (2), salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.