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  1. 6 lug 2010 · Disciplina giuridica della vendita di cose future: emptio spei ed emptio rei speratae. La vendita di cosa futura è disciplinata soltanto dall'art. cod.civ. che assume implicitamente in considerazione due differenti tipologie. L'ipotesi per così dire "ordinaria" è quella della vendita di cosa futura avente natura commutativa ( emptio rei ...

  2. (Vendita di cose future). Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprieta' si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprieta' si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.

  3. Vendita aleatoria di cosa futura. L'espressione fa riferimento alla vendita di cosa futura con carattere aleatorio. Essa deriva dal fatto che nel diritto romano la spes (speranza) era assimilata all'alea, cioè al rischio. Infatti, in questa particolare forma di vendita di cose future, il compratore si affida alla sorte e si assume il rischio dell'eventualità che il bene oggetto della vendita ...

  4. vendita di cosa futura, quando la compravendita ha ad oggetto un bene che deve ancora venire ad esistenza; vendita di cosa altrui è quella compravendita in cui, ...

  5. 6 lug 2010 · Oggetto del rapporto e della relazione giuridica- i beni in senso giuridico e le cose Distinzioni tra beni Beni presenti e futuri Vendita di cosa futura. Vendita di cosa futura; Vendita di cosa futura ( emptio rei speratae ) Vendita di speranza ( emptio spei ) Causa Classificazione degli atti quanto all'elemento causale Commutativi/aleatori ...

  6. All’art. 1555 c.c. viene poi operato un rinvio pressoché totale alla disciplina della vendita: in forza di siffatto rinvio si è risolto in senso positivo il problema della applicabilità dell’art.1472, per cui si ritiene lecita e possibile una permuta di cosa presente con cosa futura.

  7. 6 mar 2023 · Un’altra particolare tipologia di vendita è la vendita di cosa futura. L’art. 1472 c.c. disciplina espressamente la fattispecie, specificando il principio enunciato all’art. 1348 c.c., secondo cui la prestazione di cose future può essere dedotta in contratto.