Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. l’approfittamento dello stato di bisogno (che rendeva i lavoratori «disponibili a lavorare in condizioni disagevoli»). Si veda tuttavia quanto osservato nel testo a proposito della condotta di approfittamento od abuso (§ 4). 5 Per un quadro normativo relativamente al ruolo della vulnerabilità nelle fonti internazionali sia qui

  2. 5 ago 2021 · Il presente contributo si sofferma sulla definizione dello “stato di bisogno” del lavoratore penalmente rilevante al fine dell’integrazione del delitto di intermediazione illecita e ...

  3. 12 mag 2016 · Diversi sono invece i presupposti della rescissione per stato di bisogno. 1) lo stato di bisogno; 2) lo squilibrio tra le prestazioni (che è però della metà) 3) l’approfittamento. Natura ...

  4. 5 apr 2022 · Ciò significa che, da un lato, l'assunzione di una persona in stato di bisogno non è di per sé sintomatica di sfruttamento, laddove siano rispettate le prerogative retributive ed orarie del lavoratore e sia garantita la sua sicurezza sul luogo di lavoro; dall’altro, che lo sfruttamento– potrebbe non derivare dall'approfittamento dello stato di bisogno, quando quest'ultimo non sia ...

  5. 20 mar 2017 · La nozione di usura è unitaria sia a livello penale che a livello civile. La differenza riguarda esclusivamente le conseguenze che l’accordo illecito produce. Dal punto di vista penale, infatti, il colpevole è punito con la reclusione da due a dieci anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Da un punto di vista civilistico, invece, le ...

  6. 22 apr 2022 · Alla luce di tali considerazioni, la condizione di sfruttamento che non si avvantaggi dello stato di bisogno non integra il reato di cui all'art. 603-bis c.p., avendo il legislatore scelto di punire non lo sfruttamento in sé ma solo l'approfittamento di una situazione di grave inferiorità del lavoratore, economica o di altro genere, che lo induca a svilire la sua volontà contrattuale sino ...

  7. 14 set 2021 · Lo sfruttamento dello stato di bisogno. L’articolo 1448 del codice civile prescrive che “ se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.