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  1. 27 mar 2024 · In ogni caso, la garanzia, ai sensi dell’ art. 1491 del c.c., è esclusa qualora al momento della conclusione dell’affare il compratore della cosa conosceva i vizi, oppure nel caso in cui tali vizi erano facilmente riconoscibili. Qualora il compratore abbia diritto alla garanzia, può alternativamente scegliere di:

  2. L’art. 1490 cc recita infatti quanto segue: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al ...

  3. 16 nov 2017 · 16 Novembre 2017. In tema di responsabilità da prodotto difettoso occorre tenere distinte le previsioni relative alla garanzia per vizi della cosa venduta dettata dal Codice Civile all’art. 1490 e ss., dalla normativa speciale prevista (ora) dal Codice del Consumo. Queste due normative, pur tutelando entrambe l’acquirente dai possibili ...

  4. 30 ott 2019 · Art. 1490 - Garanzia per i vizi della cosa venduta. [I]. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è ... Cassazione civile sez.

  5. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1492 Codice Civile. Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1) ovvero la riduzione del prezzo (2), salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

  6. Art. 1492 codice civile: Effetti della garanzia. Nei casi indicati dall’art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1) ovvero la riduzione del prezzo (2), salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

  7. 18 ott 2020 · Art. 1490 Codice civile – Garanzia per i vizi della cosa venduta. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.