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  1. Regolato dall'articolo 1273 del Codice civile comporta l'assunzione dell'obbligo, ... Accollo di mutuo liberatorio. L'accollo di mutuo liberatorio invece, come si può intuire dal termine, ...

  2. 17 nov 2017 · Cos’è l’accollo? L’accollo è l’ accordo bilaterale che interviene tra il debitore ed un altro soggetto (un soggetto terzo), in forza del quale il terzo si obbliga a corrispondere al creditore quanto a lui dovuto in forza del rapporto obbligatorio instaurato con il debitore. In sostanza, dunque, il soggetto terzo si “accolla” un ...

  3. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1276 Codice Civile. Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata (1), e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive (2), ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate dai terzi. succ.

  4. 13 dic 2020 · E’ stato affermato in giurisprudenza che “nell’accollo liberatorio, l’accertamento dell’esistenza e della portata della dichiarazione del creditore di liberare il debitore originario, necessaria ai sensi dell’ art. 1273, secondo comma, c.c., va compiuto previa verifica dell’esistenza di un contratto di accollo già stipulato tra ...

  5. Cass. civ. n. 4109/1974. Poiché l’accollo determina una modificazione soggettiva dell’obbligazione, della quale, pertanto, postula la sussistenza, ne consegue che l’art. 1273 c.c., nel prevedere l’assunzione di un debito altrui e l’adesione del creditore, presuppone che il debito (e quindi il creditore) debbono preesistere all’accollo.

  6. 16 feb 2022 · Accollo interno e accollo esterno: differenza. In tema modificazione del lato soggettivo dell’obbligazione, l’accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall’accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall’art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell’originaria obbligazione, a differenza ...

  7. 28 set 2020 · Sommario: 1. Nozione, funzione e natura giuridica – 2. Accollo cumulativo – 3. Accollo liberatorio o privativo 1. Nozione, funzione e natura giuridica L’accollo è un negozio giuridico bilaterale in forza del quale il debitore, cosiddetto accollato, e un terzo, cosiddetto accollante, convengono che quest’ultimo assuma il debito dell’altro nei confronti del creditore accollatario.