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  1. Art. 1460 c.c. Codice Civile. Articolo 1460. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti pu rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla ...

  2. In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che leccezion di inadempimento di cui all’articolo 1460 cod. civ., si fonda su due presupposti: I) l‘esistenza dell’inadempimento anche dell’altra parte e II) la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla ...

  3. L’istituto previsto dall’art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l’eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell’idem sentire ...

  4. 18 feb 2022 · In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell’ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell’immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata ...

  5. it.wikipedia.org › wiki › 14601460 - Wikipedia

    Il 1460 (MCDLX in numeri romani) è un anno bisestile del XV secolo . 1460 negli altri calendari. Calendario gregoriano. 1460. Ab Urbe condita. 2213 (MMCCXIII) Calendario armeno. 908 — 909. Calendario bengalese.

  6. 25 giu 2020 · Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 1460 c.c. prevede una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del rapporto e consente al conduttore, ...

  7. Art. 1460. (Eccezione d'inadempimento). Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo' rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.