Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 5 lug 2024 · La richiesta di pagamento degli interessi corrispettivi sulle somme dovute in virtù di titoli di credito scaduti in base ai quali, come prova del credito, è chiesto decreto ingiuntivo, è legittima e ammissibile, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro (art. 1282 c.c.); tale pretesa non può trovare ostacolo nel ...

  2. Art. 1282 codice civile: Interessi nelle obbligazioni pecunarie. I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo (1) stabiliscano diversamente. Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora (2).

  3. 10 gen 2020 · La norma dell’art. 1282 c.c., riguardante la decorrenza degli interessi di pieno diritto, è applicabile soltanto ai crediti originariamente liquidi ed esigibili di somma di danaro; cioè ai crediti determinati nel loro preciso ammontare o determinabili attraverso un processo di puro calcolo sulla base di elementi aritmetici.

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1282. (Interessi nelle obbligazioni pecunarie). I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.

  5. Art. 1282 Interessi nelle obbligazioni pecuniarie I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi [Codice civile 1283, 1284] di pieno diritto [Codice civile 1224], salvo che la legge [Codice civile 1207, 1499, 1714, 1825, 2033, 2036, 2151, 2154] o il titolo [Codice civile 1815, 1960] stabiliscano diversamente [Codice ...

  6. Gennaio 28, 2022 - Art. 1282 - Codice Civile: Interessi nelle obbligazioni pecuniarie - I crediti liquidi ed esigibili (1499) di somme di danaro producono interessi di pieno diritto (1224), salvo che la legge (506, 669, 1207, 1499, 1714, 1815, 2033, 2036, 2151, 2154) o il titolo stabiliscano diversamente (2948, n. 4; 5, 105 l. camb.; 7 l. ass ...

  7. Art. 1282. (Interessi nelle obbligazioni pecunarie). I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.