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  1. 27 mar 2024 · Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del ...

  2. ----- AGGIORNAMENTO (193a) Il Decreto 12 dicembre 2007 (in G.U. 15/12/2007, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008".

  3. Gli aggiornamenti sono stati i seguenti: — d.m. 10-12-1998 (G.U. 11-12-1998, n. 289), tasso al 2,5% (decorrenza 1-1-1999 ); — d.m. 11-12-2000 (G.U. 15-12-2000, n. 292), tasso al 3,5% (decorrenza 1-1-2001 ); — d.m. 11-12-2001 (G.U. 14-12-2001, n. 290), tasso al 3% (decorrenza 1-1-2002 );

  4. 9 mar 2021 · Diritto. Gli interessi legali “maggiorati” ex art. 1284, comma 4, c.c. Di Avv. Merika Carigi / Diritto / Recupero Crediti / 9 Marzo 2021. Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024. Domanda giudiziale e saggio degli interessi legali: il quarto comma dellart. 1284 codice civile.

  5. Con questa semplice applicazione è possibile calcolare in un unico passaggio gli interessi legali e quelli moratori in corso di causa, così come previsto dall' art. 1284 c.c. modificato nel 2014, con la possibilità di applicare contestualmente la rivalutazione monetaria secondo la nota sentenza della Cassazione ( n. 1712 del 1995 ).

  6. 10 gen 2020 · Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte rispettivamente con lart. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell’art. 117 del D.L.vo 1 ...

  7. 16 dic 2019 · La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 12 dicembre 2019. Il Ministro: Gualtieri. Pubblicità. A cura della Redazione.