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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1834 Codice Civile. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla (1) nella stessa specie monetaria (2), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o ...

  2. Art. 1834 codice civile: Depositi di danaro. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (1).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1834. (Depositi di danaro). Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprieta' ed e' obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto ...

  4. 25 set 2022 · Il deposito bancario di cui all' art. 1834 del codice civile è un contratto molto comune nella pratica, con il quale il cliente deposita presso la propria banca una somma di denaro, di cui...

  5. Gennaio 28, 2022 - Art. 1834 - Codice Civile: Depositi di danaro - Nei depositi di una somma di danaro (1782) presso una banca (1852, 2195,), questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria (1277, 1280), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante (1183, 1771), con l ...

  6. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprieta' ed e' obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.

  7. Articolo 1834. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la propriet ed obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria (1272), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (1782).