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  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1416 Codice Civile. L'articolo in esame regola in maniera definitiva la posizione del creditore del titolare apparente e quella del creditore del simulato alienante, nonché i rapporti tra il primo e il secondo nella esecuzione del bene che ha formato oggetto del contratto simulato.

  2. La perdita di legittimazione opera sia dal lato attivo, in relazione all'azione spettante alla parte poi fallita (art. 1414 comma 1 c.c.) sia dal lato passivo, in relazione all'azione spettante ai creditori (art. 1416 comma 2 c.c.).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1416. (Rapporti con i creditori). La simulazione non puo' essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.

  4. 27 mar 2024 · Il capoverso dell'art. 1415 prevede una situazione del tutto opposta e cioè che siano i terzi a far valere, o in via d'azione o in via d'eccezione, la simulazione del contratto in confronto delle parti contraenti per scongiurare un pregiudizio dei loro diritti.

  5. 24 nov 2022 · L'art. 1416 cod. civ. stabilisce che, in caso di conflitto tra creditori e salvo la sussistenza di prelazioni (queste situazioni sono infatti regolate secondo la normativa generale del...

  6. Art. 1416 c.c. (Rapporti con i creditori) La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.

  7. Art. 1416. (Rapporti con i creditori). La simulazione non puo' essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.